Il Decreto Semplificazioni (DL 76/2020 del 16 luglio, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) è arrivato in Gazzetta Ufficiale (GU n.178 del 16-7-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) a fine luglio e sono molte le novità in materia di edilizia.
Di seguito le novità più importanti sullo stato di avanzamento “obbligato” e pagamenti accelerati per tutti i lavori già in corso.
In particolare, entro un mese circa dall’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni le imprese riceveranno dagli enti locali il pagamento dei lavori già effettuati in deroga alle previsioni contrattuali. Nello specifico:
entro 15 giorni il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento (quindi il rilascio dei SAL senza riferimento alle modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto);
entro 5 giorni (quindi non più 7 giorni) il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento;
l’effettiva erogazione di denaro dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall’emissione del certificato di pagamento (i termini ordinari sono di 30 giorni o al massimo 60 giorni);
previsto inoltre il rimborso dei maggiori oneri sopportati per l’adattamento alle regole anti-diffusione del Covid-19.
Anche in materia di appalti, ecco alcune novità importanti:
nuovi limiti di importo per gli affidamenti diretti sotto i 150mila euro;
possibilità di affidare con procedure negoziate a inviti (ma anche senza bando) fino alla soglia comunitaria di 5,35 milioni di euro;
super deroga che consente di assegnare anche gli appalti soprasoglia legati all’emergenza sanitaria, ai contratti di programma di Anas e Rfi e relativi a ben 12 settori di intervento dalle scuole alle strade fino alle carceri, senza rispettare nessun’altra regola che l a legge penale, il codice antimafia (pure questo semplificato) e i principi derivanti dall’appartenenza alla UE;
obbligo per tutte le stazioni appaltanti di dotarsi di un “arbitro” composto da tre o cinque membri, il cosiddetto collegio consultivo tecnico per decidere in tempo reale le controversie in cantiere;
è previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto;
si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento;
si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati;
sarà obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti;
si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo;
DURC: no all’ultra-validità dei documenti di regolarità contributiva in scadenza tra gennaio e il 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid (art.103 DL 27/2020).
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